Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3651
Data emissione: 02/10/2025
Argomenti: Garanzie
  
Oggetto: Garanzie per la partecipazione alla procedura di gara
Quesito:

Nell'ipotesi in cui la S.A. decida di ricorrere ad una procedura ordinaria piuttosto che ad una procedura negoziata per l'affidamento di lavori di importo superiore a € 150.000,00 e inferiore alle soglie di cui all'art. 14 si chiede se la scelta di una procedura ordinaria in virtù della procedura negoziata travolga l'intero procedimento. Ovvero se nell'ipotesi di gara aperta sotto soglia sia obbligatorio richiedere la garanzia provvisoria nella misura del 2% e trovi completa applicazione quanto disposto dagli artt. 106 e 117 del Codice o se benché la scelta sia per una procedura ordinaria il discrimine sia il fatto che sia una gara di importo inferiore alle soglie e pertanto si applichi l'art. 53 del D.lgs. 36/2023.

Risposta aggiornata

Si richiama la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 novembre 2023, n. 298 sulla persistente possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie anche per i contratti sottosoglia. Ai fini di rispondere al quesito è necessario richiamare l’art. 48, comma 4, secondo cui “Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice”. Pertanto, ove si scelga la procedura ordinaria, continuano ad applicarsi le norme sui sottosoglia che, come nel caso della cauzione provvisoria, derogano alla disciplina ordinaria (si veda anche il parere n. 3138).

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