Dettaglio quesito
| Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
|---|---|
| Codice identificativo: | 3668 | 
| Data emissione: | 02/10/2025 | 
| Argomenti: | Progettazione | 
| Oggetto: | Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA) | 
| Quesito: | L'art. 41 comma 4 del D.Lgs 36/2023 recita: Ai fini dell'applicazione dell'art. 28 comma 4 del Codice dei Beni Culturali e de Paesaggio, di cui al decreto legislativo 42/2004 ..., per i contratti pubblici di lavori la verifica preventiva dell'interesse archeologico, si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8.; l'art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 precisa che: In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime... La lettura combinata dei due articoli sopra riportati sembra escludere la necessità di procedere alla redazione della VPIA in caso di realizzazione di lavori pubblici NON ricadenti in aree di interesse archeologico. Detta lettura sembra confortata dal fatto che il comma 4 dell'art. 28 del D.Lgs. 42/2004 si riferisce solamente alla realizzazione di lavori pubblici. Infatti per i lavori privati gli Uffici Urbanistica dei Comuni inviano le pratiche alle competenti Soprintendenze solamente nel caso in cui le opere ricadano all'interno di aree di comprovato interesse archeologico. In caso contrario si creerebbe una grande disparità di trattamento tra il pubblico e il privato. Si richiede se la suddetta interpretazione è corretta. | 
| Risposta aggiornata | In merito alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 41, comma 4 del Codice dei contratti, si premette, in primo luogo, che tale verifica è prevista per le opere sottoposte all’applicazione delle diposizioni del Codice al fine di poter individuare la presenza di eventuali beni archeologici prima dell’avvio dell’intervento. Con riferimento a detto istituto, occorre precisare che, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 79 del D.Lgs. n. 209 del 2024 all’Allegato I.8 del Codice dei contratti, è stato chiarito che la procedura della verifica preventiva dell’interesse archeologico si articola in due differenti fasi, ossia: (i) una prima fase “prodromica” (“verifica di assoggettabilità”) che si svolge secondo quanto previsto dall'art. 1, commi da 2 a 6, dell'allegato I.8. e che è costituita dalla raccolta ed elaborazione degli esiti delle indagini geologiche e archeologiche effettuate a cura delle stazioni appaltanti e (ii) l'eventuale seconda fase della procedura che consiste, invece, nel compimento delle indagini archeologiche preventive di cui all’art. 1, c. 7, e nella conseguente redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità. Come espressamente statuito nel comma 4 dell’art. 1 dell’Allegato I.8, la sottoposizione dell’intervento alla seconda “eventuale” fase della procedura preventiva dell’interesse archeologico può essere richiesta motivatamente solo qualora il soprintendente “sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l’esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione”. |