Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3687
Data emissione: 02/10/2025
Argomenti: Collaudo e verifica di conformità
  
Oggetto: Incompatibilità fra collaudatore statico e CSE
Quesito:

L'art. 7 comma 2 della L. 1086/1971 vieta l'affidamento del collaudo statico a chi abbia preso parte alla progettazione, direzione o esecuzione dell'opera. A tale principio si è aggiunta la previsione dell'art. 102 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, oggi ripresa integralmente nell'art. 116 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, che estende l'incompatibilità anche a chi abbia svolto attivitò di vigilanza. Considerato che il CSE ( coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione) esercita una funzione di vigilanza tecnica sull'esecuzione, si chiede conferma che tale incarico comporti l'incompatibilità con la successiva nomina a collaudatore statico, anche in assenza di altri ruoli tecnici nell'ambito del progetto o dell'esecuzione del lavoro.

Risposta aggiornata

In via preliminare, deve ricostruirsi la trama normativa applicabile alla fattispecie prospettata in quesito. Le disposizioni di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 1086/1971 trovano rispondenza, rispettivamente, nell’art. 30, comma 5, lett. a) e b), dell’allegato II.14 e nell’art. 116, comma 6, lett. d), del Codice dei contratti pubblici. L’art. 30, comma 5, primo periodo, citato, in punto di affidamento dell’incarico di collaudatore statico, rinvia alle previsioni di cui all’art. 116, comma 4, del Codice. Ex art. 116, comma 4, i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità. L’art. 116, comma 4-bis, primo periodo, prevede che “il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico” è individuato tra il personale della “stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche”, confermando espressamente quanto evincibile dal combinato disposto di cui agli artt. 30, comma 5, e 116, comma 4, citati. Ai sensi dell’art. 14, comma 5, dell’allegato II.14, ove è necessario il collaudo statico, al soggetto incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o a uno dei componenti della commissione può essere affidato anche il collaudo statico, purché in possesso dei requisiti specifici. Deve considerarsi altresì il disposto pregnante di cui all’art. 16, comma 4, del Codice, secondo cui le stazioni appaltanti adottano misure adeguate “per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti”. Nello specifico, l’art. 116, comma 6, lett. d), citato esclude la conferibilità di incarichi di collaudo “a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare”. Tale disposizione riproduce quella di cui all’art. 102, comma 7, lett. d), del decreto legislativo n. 50/2016 (cfr. Relazione illustrativa, p. 167); disposizione quest’ultima in continuità con le previsioni regolamentari dell’art. 216, comma 7, lett. c), del d.p.r. 207/2010 e con l’art. 141, comma 5, dell’allora previgente decreto legislativo n. 163/2006. Continuità riscontrabile anche rispetto all’art. 188, comma 4, lett. c), del d.P.R. n. 554/1999 e all'art. 28, comma 5, legge n. 109/1994. Deve evidenziarsi, sotto il profilo oggettivo, che per “controllo e vigilanza” vigente la legge n. 109/1994 si intendeva la verifica della progettazione (ex artt. 16, comma 6, e 30, comma 6, cui rinviava l’art. 188, comma 7 del d.p.r. citato), fino alla formulazione dell’art. 102, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 (che esplicita la verifica e sostituisce la “direzione dei lavori da collaudare” in “direzione del contratto da collaudare”), e che la direzione dei lavori, ex art. 127 del D.P.R. n. 554/1999, assommava il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, salvo il possesso dei requisiti specifici, fino alla formulazione dell’art. 151 del d.P.R. 207/2010. Ora, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 89, comma 1, lett. f), 92, del testo unico della sicurezza è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 citato. Tali funzioni sono qualificate come “alta vigilanza che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento” (Cassazione penale, Sez. 4, sentenza n. 24915/2021; Sez. 3, sentenza n.18040/2024) o comunque involgono vigilanza sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto (ex art. 8, comma 1, lett. c), del Codice), e giungono sino al potere/dovere di ordinare la sospensione di singole lavorazioni in caso di pericolo (art.92, lett. f). Di contro, il collaudo statico è finalizzato alla "valutazione e al giudizio sulle prestazioni, come definite dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti e depositate presso gli organi di controllo competenti", ex art. 30, comma 1, citato. Non va sottaciuto che l’art. 89, comma 1, lett. f), citato delinea le incompatibilità proprie del coordinatore che “non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato”. Nel merito, va posto in evidenza che nei casi di cui all’art. 114, comma 4, del Codice, in cui le funzioni di coordinamento della sicurezza sono svolte dal direttore dei lavori appare di palmare evidenza la sussistenza dell’incompatibilità con le funzioni di collaudatore statico ex art. 116, comma 6, lett. d), citato. Alla medesima soluzione deve pervenirsi per il coordinatore della sicurezza, stessa persona fisica incaricata già della direzione dei lavori, nel caso sopra prospettato di cui all’art. 14, comma 5, dell’allegato II.14, ove coincidano il collaudatore statico con quello tecnico-amministrativo, in guisa tale che la stessa persona fisica non possa assommare CSE, D.L. ed entrambi i collaudi. Sul punto si richiama la deliberazione AVLP n. 2 del 14/01/2004, con la quale l’Autorità si espresse nel medesimo senso esposto, attesa tuttavia la differenza tra quanto oggi disposto dall’art. 114, commi 1 e 4, del Codice e quanto previsto al tempo dall’art. 127 del D.P.R. menzionato. Nei casi in cui le funzioni di coordinatore siano svolte da soggetto diverso dal direttore dei lavori, in piena autonomia e responsabilità, la stazione appaltante, già tenuta a “prevenire” efficacemente ogni ipotesi di conflitto di interesse, è chiamata ad accertare, in concreto, all’atto della nomina, se il professionista incaricando abbia effettivamente svolto o stia svolgendo “attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare” in relazione all’appalto in questione, da intendersi nel senso più ampio [già i previgenti art. 141, comma 5, d.lgs. 163/2006, e 28, comma 5, l. n. 109/1994 specificavano che il collaudatore non deve aver svolto, rispettivamente, "nessuna funzione" e "alcuna funzione" relativa a quelle indicate nella norma], tenuto conto delle finalità perseguite dall’art. 116, comma 6, lett. d), ossia garantire che le operazioni di collaudo siano svolte con serietà e assoluta imparzialità [cfr. Consiglio di Stato, sez. 6, sentenza n. 4915/2025 ; ANAC, parere FUNZ. CONS. 21/2022].

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