Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3691
Data emissione: 02/10/2025
Argomenti: Subappalto
  
Oggetto: ESTENSIONE VERIFICA DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA AI SUBAPPALTATORI A FINI PAGAMENTO ACCONTI E SALDO
Quesito:

L'art. 119, c. 7, ultimo periodo, D.Lgs. n. 36/2023 prescrive che "per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori". A fronte di ciò si chiede se a parere di codesto spettabile Servizio Supporto Giuridico il campo di applicazione soggettivo della predetta disciplina risulti esteso alla totalità dei subappaltatori per cui alle date dei singoli pagamenti in acconto od a saldo sia intervenuto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 119, c. 4, e c. 16, terzo periodo e successivi, D.Lgs. n. 36/2023 oppure debba intendersi limitato ai subappaltatori che in corrispondenza di ciascuna corresponsione in acconto ed a saldo rientrino tra i beneficiari del pagamento (nelle ipotesi di pagamento diretto ex art. 119, c. 11, D.Lgs. n. 36/2023) o comunque tra i creditori.

Risposta aggiornata

Dal tenore letterale dell'art. 119, comma 7, consegue che le verifiche contributive riguardano i subappaltatori che abbiano "reso", ossia effettivamente svolto le prestazioni per cui è maturato il diritto al pagamento, conseguentemente l'acquisizione del DURC è limitato ai subappaltatori che in corrispondenza di ciascuna corresponsione in acconto e a saldo rientrino tra i beneficiari del pagamento o comunque tra i creditori.

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