Dettaglio quesito
| Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
|---|---|
| Codice identificativo: | 3699 | 
| Data emissione: | 02/10/2025 | 
| Argomenti: | Procedure di aggiudicazione | 
| Oggetto: | D.Lgs. 36/2023, art. 76, co. 4, let. b) - Procedura negoziata senza bando per forniture complementari | 
| Quesito: | Nel caso si necessiti di forniture complementari ai sensi dell'art. 76, comma 4, let. b) del Codice, sussistono limiti quantitativi rispetto alla prima fornitura? Ci si proverà a spiegare con il seguente esempio pratico: con un primo contratto, si acquistano n. 10 beni; successivamente, riscontratone il positivo utilizzo ed elevata utilità, vengono assegnate ulteriori risorse per implementarne la dotazione, con l'intendimento di acquisire ulteriori n. 20 beni identici ai primi, dallo stesso fornitore. L'ufficio richiedente, a supporto di quanto precede, formalizza che "acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, oltre a problematiche connesse alla mancata uniformità, comporterebbe difficoltà tecniche sproporzionate sotto il profilo dell'impiego e sotto l'aspetto delle manutenzioni". Tutto ciò premesso può la Stazione Appaltante, in tale contesto, avvalersi della disposizione in oggetto per acquistare gli ulteriori n. 20 beni complementari, necessari all'ampliamento dell'iniziale fornitura? La norma parrebbe consentirlo, non subordinandone l'applicazione a vincoli numerico/quantitativi rispetto all'iniziale fornitura (Es.: massimo il 50% del primo contratto). Si chiede un chiarimento a riguardo. | 
| Risposta aggiornata | La lettera b) del comma 4 dell’art. 76 del Codice dei contratti concerne il caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti. Il ricorso alla procedura negoziata senza bando è in questo caso consentito ove si possa dimostrare che il cambiamento del fornitore costringerebbe l’amministrazione ad acquistare beni con caratteristiche tecniche differenti, ovvero beni il cui utilizzo o la cui manutenzione incorrerebbero in difficoltà tecniche sproporzionate, e in ogni caso la durata dei relativi contratti non può superare il triennio. Ciò significa che solo al ricorrere dei tre presupposti previsti dall'articolo in commento - incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate in caso di cambiamento di fornitore - debitamente motivati e giustificati dalla stazione appaltante, non esistono limiti quantitativi espressi in percentuale per le forniture complementari di cui all'art. 76, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, ma l’unico limite riferito a tali contratti e ai contratti rinnovabili è quello temporale della durata massima di tre anni. |