Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3740
Data emissione: 19/11/2025
Argomenti: Progettazione,Sotto-soglia,Affidamento diretto
  
Oggetto: Richiesta chiarimenti su obbligatorietà DIP e livelli di progettazione
Quesito:

Si richiede un chiarimento in merito alla necessità di redazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), di cui all'Allegato I.7, nei casi di affidamento diretto per lavori sottosoglia (art. 50, comma 1, lett. a) e b)). Si chiede se tale documento sia comunque obbligatorio anche nei casi di progettazione interna alla Stazione Appaltante. Si chiede inoltre conferma che, per interventi di manutenzione straordinaria sottosoglia, sia possibile procedere con un unico livello progettuale (progetto esecutivo) come previsto all'art. 41 comma 5 del Codice.

Risposta aggiornata

Con riferimento al quesito posto, viene innanzitutto in rilievo il comma 2 dell’art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 che stabilisce che “L’allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre.”. Va segnalato al riguardo anche l’art.48, comma 4 dello stesso D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui “4. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice”. Il termine impositivo ("devono") utilizzato dal legislatore, unitamente al principio di cui all'art. 48, comma 4 del Codice, porterebbero a ritenere obbligatoria la redazione del DIP per qualsiasi intervento di lavori, a prescindere dall’importo. Resta fermo che tale redazione dovrà essere calibrata in funzione della specifica tipologia e dimensione dell’intervento. Quanto al secondo quesito posto, l'obbligo di redazione del DIP prescinde dalle modalità di redazione della progettazione (interna o esterna). Quanto al terzo quesito posto, la risposta è positiva, dal momento che il comma 5 dello stesso art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che “La stazione appaltante o l’ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell’intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.”.

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