Dettaglio quesito
| Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
|---|---|
| Codice identificativo: | 3751 |
| Data emissione: | 19/11/2025 |
| Argomenti: | Appalti PNRR e PNC |
| Oggetto: | PREMIO ACCELERAZIONE |
| Quesito: |
L'art.50 del D.L. 31.05.2021 n.77, convertito con legge n.108 del 29.07.2021 ha stabilito al comma 4 "La Stazione Appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto il termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili." Chiedo , in caso alla voce "imprevisti" non vi sia disponibilità o una disponibilità molto inferiore al totale di quello che darebbe il calcolo del dovuto (calcolo pari a € 187.000,00 per 1 mese di anticipo, mentre alla voce imprevisti vi è una disponibilità di € 9.500,00) se è necessario procedere con la previsione di una somma "esterna" al quadro economico da liquidare alla ditta appaltatrice. |
| Risposta aggiornata |
Il bando di gara dovrebbe prevedere il premio di accelerazione, stabilendone i criteri di determinazione (uguali a quelli previsti per le penali da ritardo) e indicando il limite massimo totale dello stesso premio in base alle disponibilità del quadro economico. In questo modo, l'appaltatore dovrebbe avere cognizione dell'anticipo massimo rispetto ai tempi previsti che porterà a riconoscimento del premio, oltre il quale, un eventuale anticipo di tempi, non vedrebbe alcun riconoscimento economico in termini di premio, restando una facoltà dell'appaltatore per propri fini di celerità di commessa e di incasso del normale corrispettivo. |