Dettaglio quesito
| Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
|---|---|
| Codice identificativo: | 3786 |
| Data emissione: | 19/11/2025 |
| Argomenti: | Collaudo e verifica di conformità,Incentivi per funzioni tecniche,Appalti PNRR e PNC |
| Oggetto: | Compenso per collaudatori di altre stazioni appaltanti |
| Quesito: |
In merito al compenso spettante ai collaudatori dipendenti di pubbliche amministrazioni, 1. si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale: 1a. per il personale appartenente alla stessa stazione appaltante, gli oneri vanno individuati tra gli incentivi di cui all'art. 45 del Codice 1b. per il personale appartenente ad altre stazioni appaltanti, i compensi vanno calcolati secondo quanto previsto dall'art. 29 dell'allegato II.14 del Codice 2. In quest'ultimo caso, si chiede se è corretta l'interpretazione per cui la quota parte di incentivi non liquidabili ai collaudatori di altre stazioni appaltanti costituisca economia. 3. Infine, si chiede se l'art. 29 citato vada applicato anche a commissioni di collaudo nominate prima del 01/01/2025, ma non ancora insediatesi. |
| Risposta aggiornata |
Il quesito posto riguarda la modalità di pagamento dei collaudi effettuati da dipendenti di stazioni appaltanti diverse da quella competente per l'intervento. Occorre fare riferimento, innanzitutto, all’art. 116, comma 4-bis, ai sensi del quale “Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dell'allegato II.14.)). L’art. 29, comma 1 dell’Allegato II.14 così recita:”Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti alla stazione appaltante, il compenso spettante per l'attività di collaudo è determinato ai sensi del decreto del Ministro delle giustizia 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione» e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Secondo quanto disposto da tale ultimo riferimento normativo, “Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. “. Pertanto, con riferimento al primo dei quesiti posti, si concorda con quanto ritenuto nella richiesta di parere. Con riferimento al secondo quesito (vale a dire, se la quota parte di incentivi non liquidabili ai collaudatori di altre stazioni appaltanti costituisca economia) si evidenzia che sia la Corte dei Conti (Corte conti, Sez. riun., delib. n. 58/2010), che il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF – Dipartimento RGS, circolare, n. 2/2010), hanno ritenuto che le disposizioni di cui all’ all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trovino applicazione anche nei confronti degli enti locali, con la destinazione del 50% del compenso spettante al dipendente per l’incarico di collaudo ricevuto da terzi “ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente da parte di ogni singolo ente” Si segnala, da ultimo, la Corte dei conti, sez. giurisdizionale Veneto, sent. n. 100/2023, secondo la quale la disposizione “impone evidentemente proprio al soggetto che eroga il compenso di provvedere alla corretta ripartizione dello stesso, corrispondendone il 50% all’Amministrazione di appartenenza del dipendente incaricato del collaudo ed il restante 50%, a titolo di incentivo, allo stesso dipendente”. |