Dettaglio quesito
| Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
|---|---|
| Codice identificativo: | 3807 |
| Data emissione: | 19/11/2025 |
| Argomenti: | Qualificazione S.A. |
| Oggetto: | Prerogative stazione appaltante non qualificata |
| Quesito: |
Con riferimento al sistema di qualificazione previsto dal D.Lgs. 36/2023, si chiede conferma in merito alla possibilità, per una stazione appaltante non qualificata per la fase Progettazione e affidamento, di aderire a Convenzioni/Accordi quadro, sia di Consip che del soggetto aggregatore regionale, a prescindere dall'importo (e, quindi, nel caso di servizi e forniture, anche per importo superiori a € 140.000,00). Si chiede, di conseguenza, conferma della possibilità, per una stazione appaltante non qualificata per la fase dell'esecuzione, di poter legittimamente gestire tali contratti in autonomia, sulla base della previsione contenuta nell'articolo 62, comma 6, lettera f) e nell'articolo 8, comma 5, dell'Allegato II.4 |
| Risposta aggiornata |
Per quanto riguarda il primo punto, si conferma che, come previsto all’art. 2 co 1 dell’allegato II.4, non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per quanto riguarda il secondo punto, si conferma quanto richiesto. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’articolo 62, comma 6, lettera f) del codice, le stazioni appaltante non qualificate eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere c) e d) dello stesso co 6 dell’art. 62, per affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché per affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente (lett. c); oppure per ordini effettuati su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori (lett. d). Come previsto all’art. 8 co 5 dell’Allegato II. 4, resta ferma la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell’articolo 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell’articolo 62, comma 6, lettere c) e d), nonché i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all’articolo 62, comma 1. |