Dettaglio quesito
| Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
|---|---|
| Codice identificativo: | 3827 |
| Data emissione: | 19/11/2025 |
| Argomenti: | Altro |
| Oggetto: | Cauzione per il pagamento della rata di saldo e applicazione del comma 14 (art.117 del d.lgs 36/2023). |
| Quesito: |
Si chiede se sia possibile anche per la cauzione di cui al comma 9 dell'art. 117 del d.lgs 36/2023 (pagamento rata di saldo) l'esonero previsto dal comma 14 del medesimo articolo 117. |
| Risposta aggiornata |
Dall’analisi del comma 9 (secondo cui il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria) e del comma 14 (che disciplina l’esonero dalla garanzia in casi particolari) emerge che la ratio delle due disposizioni sia profondamente diversa. Ed invero, la garanzia per il pagamento della rata di saldo di cui al comma 9 ha una funzione specifica e circoscritta, ossia quella di tutelare la stazione appaltante nel periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio e l'acquisizione del carattere definitivo dello stesso, coprendo eventuali vizi o difetti che potrebbero emergere durante tale fase. Occorre, inoltre, precisare che tale garanzia opera in una fase successiva all'esecuzione dell'opera e che l'importo della garanzia a saldo è commisurato alla rata finale e non all'intero valore contrattuale, diversamente dalla garanzia definitiva che copre tutte le obbligazioni contrattuali. La ratio specifica sottesa alla costituzione di una cauzione o garanzia per il pagamento della rata di saldo suggerisce, dunque, che non sia estensibile a tale fattispecie l’esonero di cui al comma 14 che riguarda situazioni particolari legate alla comprovata solidità dell'operatore economico nonché specifiche tipologie di appalti che deve essere, invece, applicato con riferimento alla garanzia definitiva (a copertura di tutte le obbligazioni contrattuali) di cui al comma 1. |