Dettaglio quesito
| Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
|---|---|
| Codice identificativo: | 3834 |
| Data emissione: | 19/11/2025 |
| Argomenti: | Modifiche contrattuali |
| Oggetto: | Possibilità di ricorrere alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1) lett. d) |
| Quesito: |
Il proprietario dell'impresa incaricata, mediante affidamento diretto, di eseguire i lavori di importo inferiore a 150.000 €, avente forma giuridica impresa individuale, ha costituito una nuova impresa di costruzioni con forma giuridica società a responsabilità limitata, cambiando ragione sociale e partita iva, il cui unico proprietario resta quello dell'impresa individuale. La ditta con forma giuridica srl è attiva da fine giugno, mentre l'impresa individuale chiuderà a fine luglio. Nell'atto notarile di costituzione della nuova società, è scritto che l'impresa individuale è conferita all'impresa srl e che tutti i rapporti contrattuali, anche di lavoro ed ogni altro cespite relativo, "passeranno" dall'impresa individuale alla srl. Si richiede se sia possibile ricorrere alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1) lettera d) numero 2), senza quindi dover procedere con un nuovo affidamento. |
| Risposta aggiornata |
L'articolo 120 del codice dei contratti pubblici disciplina le modifiche dei contratti in corso di esecuzione; in particolare, il comma 4 dell'articolo 120 consente la modifica soggettiva del contratto, ovvero i casi in cui un nuovo contraente sostituisce l’aggiudicatario originario nelle circostanze e alle condizioni ivi descritte. Tra le circostanze previste ricorre la ristrutturazione societaria, come ad esempio la trasformazione di un’impresa individuale a s.r.l nel caso da voi descritto. Come previsto dalla norma sopra richiamata, occorre che il nuovo operatore economico soddisfi gli iniziali criteri di selezione; che la trasformazione societaria comporti il trasferimento all's.r.l. di tutti rapporti contrattuali pendenti dell'impresa individuale e non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto; non sia finalizzata ad eludere l‘applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 124. Pertanto la nuova società deve dimostrare di possedere l'idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria, e le capacità tecniche e professionali richieste; non è consentito cambiare le prestazioni oggetto dell'appalto, i termini di consegna, i prezzi, ecc.; la modifica non deve avere lo scopo di eludere le disposizioni del Codice Appalti, come ad esempio la rotazione degli affidamenti. Per quest’ultimo aspetto si rimanda al comunicato ANAC del 23 novembre 2023, secondo cui nei casi di modifiche soggettive al contratto, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare tutti gli approfondimenti del caso per accertare che la modifica non sia finalizzata a eludere il principio di rotazione degli affidamenti posto a garanzia del rispetto dei principi di concorrenza e di parità di trattamento. Pertanto, ricorrendo le suddette condizioni, la trasformazione da voi descritta può essere ricondotta all’ambito di applicazione dell’art. 120, comma 1, lett. d), n. 2). Si rimettono alla stazione appaltante le necessarie valutazioni relative al caso concreto. |