Dettaglio quesito
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Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Oggetto
D.Lgs. 36/2023, art. 52 - E' possibile applicare il controllo a campione dei requisiti, ai subappaltatori?
Quesito
Si chiede se, la semplificazione introdotta dall'art. 52 del Codice, sia applicabile anche al controllo sui requisiti che, la Stazione Appaltante (SA), deve eseguire sui subappaltatori. In particolare, ci si riferisce a queste frequenti casistiche: 1 - affidamento d'importo inferiore ad € 40.000 + IVA, con subappalto anch'esso inferiore a tale importo; 2 - affidamento d'importo superiore ad € 40.000 + IVA, con subappalto d'importo uguale o inferiore ad € 40.000 + IVA. Ad avviso della scrivente SA, entrambi i casi potrebbero essere oggetto della semplificazione in parola; questo a condizione che, le predette casistiche, siano chiaramente indicate e disciplinate, nel regolamento annuale sulle modalità di svolgimento dei controlli a campione, di cui al comma 1 del medesimo articolo. Si chiede un parere in merito.
Risposta aggiornata
In merito al quesito posto la risposta è negativa. Si rileva che il regime di semplificazione introdotto dall’art.52 del Codice deve riferirsi, come espressamente riportato nella relazione illustrativa, al solo affidatario. In virtù del combinato disposto dell’art.48 comma 4 del codice che prevede “Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice” e del comma 4 dell’art. 119 comma D.Lgs.36/2023 che prevede espressamente che in caso di ricorso al subappalto è necessaria l’autorizzazione della SA a condizione che: "b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro", - si ritiene che non possa applicarsi ai subappaltatori, anche per gli affidamenti sottosoglia e/o inferiore ai €.40.000,00 un regime alleggerito, in materia di controlli, in quanto non normato dal legislatore -.