Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3854
Data emissione: 11/12/2025
Argomenti: Adeguamento prezzi
  
Oggetto: Revisione prezzi - normativa applicabile per appalti ante 30/06/2023 con offerte in scadenza post 30/06/2023
Quesito:

Con provvedimento n. 1727 del 28/06/2023 è stato dato avvio ad una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, c. 2 lett. b) D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020 e modificato dall'art. 51 D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021. Con lettera di invito, trasmessa tramite START in data 30/06/2023, gli OO.EE. sono stati invitati a presentare offerta entro il 18/07/2023. Si chiede se sia possibile applicare il meccanismo volto a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione previsto dall'art. 26 D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti) stante il disposto del comma 6 ter del predetto D.L., che ne parrebbe circoscrivere l'applicabilità limitatamente agli appalti le cui offerte avevano quale termine finale di presentazione il 30 giugno 2023. In caso di risposta negativa, si chiede se si possa applicare la previsione dell'art. 60 D.Lgs. 36/2023 (entrato in vigore il 1° aprile 2023, ma con efficacia differita al 1° luglio 2023).

Risposta aggiornata

Il comma 6-ter dell’art. 26 del DL n. 50/2022, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023, limita l’applicazione del meccanismo straordinario di revisione prezzi ai contratti di lavori con offerte presentate entro il 30 giugno 2023, nonché alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, poi prorogato al 31 dicembre 2025. Nel caso sottoposto il termine finale per la presentazione delle offerte è 18 luglio 2023, quindi fuori dal termine previsto; di conseguenza, non è applicabile il meccanismo straordinario dell’art. 26 co 6-ter. Considerata la data di invio della lettera di invito, trova applicazione il codice previgente d. lgs n. 50/2016 e le relative disposizioni di semplificazione; al riguardo viene in considerazione l’art. 29 del d.l. 4/2022 convertito con la legge n. 25/2022, che relativamente alle procedure di affidamento indette successivamente alla sua entrata in vigore, ha stabilito fino al 31 dicembre 2023, anche al fine di incentivare gli investimenti pubblici, di inserire, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), del d.lgs. 50/2016. Al riguardo si segnala che nel d.l. n. 73/2025, convertito con la l. n. 105 del 18 luglio 2025, l’art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi), cui si rinvia, dispone che ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara redatti ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera a) che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b), co 6-quater e co 7 del d.l n. 50/2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29 comma 1 lettera b) del medesimo decreto legge n. 4/2022 nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara, si applicano, ai fini della revisione prezzi, le disposizioni di cui all'articolo 60 del codice dei contratti pubblici, fermo restando la necessità di garantire la copertura delle voci di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) dell'allegato I.7 al medesimo codice e purché siano rispettati contemporaneamente i seguenti criteri: a) le voci del quadro economico di ciascun intervento relative ad imprevisti risultino coerenti con la soglia di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Allegato I.7 al codice; b) risulti disponibile il 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento, e tali risorse siano iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 6), dell'Allegato I.7 al codice. Si richiama anche la norma transitoria di cui all’art. 16 dell’Allegato II-2 bis al codice. Si rimettono alla stazione appaltante le necessarie valutazioni relative al caso sottoposto.

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