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Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3896
Data emissione: 11/12/2025
Argomenti: Modifiche contrattuali,Progettazione
  
Oggetto: Applicabilità art. 120 c. 15-bis su errori o omissioni progettuali
Quesito:

Si invia la presente per chiedere indicazioni in merito all'applicabilità delle previsioni contenute all'art. 120 c. 15-bis in merito all'accertamento di errori o omissioni progettuali entro la fase esecutiva con relativa richiesta di prestazioni integrative a titolo transattivo al progettista per l'individuazione di soluzioni tempestive volte a risolvere le criticità connesse a tali errori o omissioni laddove riconosciute. In particolare si chiede: 1) come tale previsione possa sussistere in relazione all'espletata attività preliminare di verifica e validazione ex art. 42; 2) come tale previsione possa essere applicata nel caso di affidamento della direzione dei lavori a soggetto diverso dal progettista che, in fase di esecuzione, veda la sua attività già conclusa e verosimilmente già liquidata a seguito della verifica, validazione e approvazione del progetto posto a base di gara.

Risposta aggiornata

Il comma 15-bis dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, introdotto con il decreto correttivo D.Lgs. 209/2024, stabilisce un meccanismo di richiesta di prestazioni integrative a titolo transattivo al progettista per l'individuazione di soluzioni tempestive volte a risolvere le criticità connesse agli errori o omissioni progettuali accertate entro la fase esecutiva. Sulla prima questione posta: l'art. 42 prevede un rigoroso sistema di verifica e validazione del progetto che dovrebbe intercettare errori ed omissioni prima dell'approvazione e della messa a gara del progetto. Il sistema prevede la nullità di ogni patto che esclude o limita la responsabilità del progettista per errori o omissioni. Ciò detto l'interpretazione sistematica dell'art 42 ed il comma 15-bis dell'art. 120 sembra configurare un meccanismo di "sanatoria straordinaria" per errori ed omissioni che: a) non sono stati intercettati dalla verifica/validazione; b) emergono solo in fase esecutiva; c) necessitano di soluzione tempestiva per evitare interruzioni dell'opera. Sulla seconda questione posta invece un'interpretazione sistemica della normativa in esame prevede che la norma presuppone comunque l'instaurazione di un nuovo rapporto contrattuale di natura transattiva con il progettista originario o con altro soggetto qualificato. Si ribadisce che la norma serve per casi eccezionali dove la continuità progettuale è essenziale e giustifica procedure straordinarie Si rileva e ribadisce che la nuova norma in esame trova applicazione solo in casi eccezionali e comprovati, è necessario che vi sia prova documentale che dimostri adeguatamente l'impossibilità di soluzioni alternative, e garantire comunque il rispetto dei limiti quantitativi delle modifiche contrattuali. Infine spetta alla SA valutare sempre la convenienza economica rispetto a procedure ordinarie di variante. Resta ferma la responsabilità del progettista e del validatore in caso di gravi e comprovate carenze progettuali

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