Dettaglio quesito
| Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
|---|---|
| Codice identificativo: | 3915 |
| Data emissione: | 11/12/2025 |
| Argomenti: | Qualificazione operatori economici,Subappalto |
| Oggetto: | D.Lgs. 36/2023, art. 119, c. 1 - La SOA del subappaltatore, deve coprire la sola quota ricevuta in subappalto? |
| Quesito: |
L'art. 119, comma 1 del Codice, stabilisce che "...È altresì nullo l‘accordo con cui a terzi sia affidata... la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente...". Ne consegue quindi che, nel caso di un lavoro con categoria SOA unica e prevalente, la misura percentuale massima subappaltabile, non può superare il 50%. In tal caso, la qualifica SOA posseduta dal subappaltatore, deve comunque coprire l'importo totale dei lavori e quindi l'intera categoria prevalente? Oppure è sufficiente che copra la sola parte ricevuta in subappalto? |
| Risposta aggiornata |
La corretta interpretazione dell'art. 119, c. 1 del Codice dei contratti pubblici, in caso di appalto di lavori a categoria unica, è che l'appaltatore abbia facoltà di subappaltare meno del 50% dei lavori. Il subappaltatore dovrà avere qualificazione SOA in base alla quota di lavori acquisti in subappalto (e non al totale dell'appalto). In tal senso anche la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 2182/2022 e n. 6060/2021, secondo cui il subappaltatore deve possedere la qualificazione “per la categoria e l’importo dei lavori affidati". |