Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3929
Data emissione: 11/12/2025
Argomenti: Concessioni,Procedure di aggiudicazione
  
Oggetto: Istituti alternativi alla concessione per contratto con impresa di vending (distributori di alimenti e bevande)
Quesito:

L'Ente intende dotare la sede di distributori di alimenti e bevande automatizzati per i propri dipendenti (ca 40 persone). Considerando il numero esiguo dei dipendenti e il ristretto numero di avventori esterni (i distributori saranno posizionati in una sala poco visibile, ad uso prettamente del personale interno), i ricavi di vendita dell'impresa di vending saranno esigui (stimati da un minimo annuale di € 1.000 a un massimo di € 1.600). Si chiede se il contratto con l'impresa di vending possa configurarsi come un comodato d'uso di spazi, in luogo del contratto di concessione di cui al Codice Appalti. L'istituto della concessione presenta infatti caratteri piuttosto complessi e articolati, dovendo essere aggiudicata con lo strumento della procedura negoziata, tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e predisposizione/valutazione di un piano economico finanziario (attività espletata da personale dotato di pregressa e comprovata esperienza). Tale procedura, in ragione dell'esiguo valore economico del sinallagma contrattuale, potrebbe contrastare con il principio del risultato (art. 1 del Codice) e con il principio della semplificazione, che si collega strettamente ad altri principi-guida espressamente dettati agli artt. 1-12 del Codice (principio del risultato, principio della fiducia, principio dell'accesso al mercato). In alternativa al comodato d'uso, si chiede quali altri istituti potrebbero essere utilizzati alternativamente alla concessione.

Risposta aggiornata

La concessione di spazio pubblico è istituto diverso e non compatibile con l'esigenza di un ente di dotare i propri dipendenti della possibilità di disporre di alimenti e bevande. Il contratto prospettato è una concessione di servizi. Trova applicazione l'art. 187 del Codice dei contratti pubblici. Sul punto, a nulla rileva il principio del risultato, né il principio della fiducia. Rileva invece in principio di accesso al mercato, di cui all'art. 3 del Codice dei contratti pubblici, norma che sarebbe disattesa e deviata ove si applicasse l'istituto della concessione di spazio alla fattispecie in oggetto.

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