Dettaglio quesito
| Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
|---|---|
| Codice identificativo: | 3931 |
| Data emissione: | 11/12/2025 |
| Argomenti: | Subappalto |
| Oggetto: | Subappalto facoltativo |
| Quesito: |
Con riferimento alle disposizioni dell'art. 119 si chiede se sia possibile autorizzare , successivamente alla sottoscrizione del contratto, il subappalto facoltativo anche nell'ipotesi in cui, all'atto dell'offerta, non sia stata indicata dall'OE la parte di lavori che si intende subappaltare e precisato che, tanto nel disciplinare di gara quanto nel contratto, si fa espressamente richiamo al comma 4, lett. c del medesimo articolo. L'OE, invocando il principio del risultato, richiede l'autorizzazione in quanto la stessa non andrebbe a inficiare la legittimità della gara atteso che lo stesso è in possesso dei requisiti per la partecipazione. Di contro la scrivente non ritiene possibile autorizzare il subappalto vista l'assenza di chiara manifestazione di volontà in sede di gara da parte dell'OE di subappaltare. |
| Risposta aggiornata |
Si conferma che NON è possibile autorizzare il subappalto. La mancata dichiarazione della volontà di ricorrere al subappalto in sede di gara comporta l'impossibilità di autorizzare il subappalto in sede di esecuzione, ancorché si tratti di subappalto facoltativo e non necessario, ai sensi dell’art. 119, co. 4, lett. c) del D.lgs. 36/2023, in conformità con quanto previsto anche dalla stessa giurisprudenza in materia del Consiglio di Stato (ex multis, Ad. Plen. 6/2023; sez. V, 1680/2024). |