Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3934
Data emissione: 11/12/2025
Argomenti: Incentivi per funzioni tecniche
  
Oggetto: INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE ( DIP)
Quesito:

Questo Ente ha sottoscritto, previa autorizzazione della G. C. con apposita delibera ( n. 132 /2024) il CCDI relativo alla ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche ex art.45 del D.lgs n.36/2023 (Codice). Con delibera di G.C. n. 1/2025 è stato approvato il relativo regolamento per la ripartizione degli incentivi. Fermi restanti i limiti percentuali di cui all'art.45 del Codice, nell'elenco delle attività tecniche incentivate relative ai lavori, contenuto nel richiamato regolamento comunale, è stata prevista una specifica voce relativa alla redazione del documento di indirizzo alla progettazione (DIP), non espressamente contenuta nell'allegato I.10 del Codice. Tale voce è stata inserita nel citato regolamento comunale al fine di poter quantificare il correlato importo da corrispondere al personale interno per l'eventuale redazione del DIP, pur non essendo tale attività posta dal Codice esplicitamente in capo allo stesso, né a fortiori, al RUP. Tuttavia, in aderenza alla ratio dell'art.45 del Codice, promuovere le professionalità interne all'ente, incentivare le funzioni tecniche e conseguire un risparmio di spesa, lo scrivente ritiene che l'attività di redazione del DIP possa considerarsi incentivabile quale esplicitazione delle attività contenute nell'allegato I.10, riconducendola alla voci incentivabili del citato Allegato e cioè: 1) Responsabile unico del progetto 2) Collaborazione all'attività del RUP. Si chiede parere al riguardo.

Risposta aggiornata

La lettura sistematica degli artt. 41, 43, del Codice e degli artt. 2, comma 1, e 3, commi 1 e 2, dell’allegato I.7 al Codice depone per qualificare il DOCFAP e il DIP quali atti prodromici - propedeutici sia l’uno rispetto all’altro, sia rispetto ai livelli di progettazione ossia PFTE ed esecutivo, con l'effetto di collocarli nella fase immediatamente precedente (in tal senso anche ANAC, delibera n. 133 del 02/04/2025). Ciò appare peraltro in linea con la disciplina previgente, ossia con le previsioni dell’art. 3, commi 1, lett. ggggg-quater), ggggg-nonies), del D.lgs. n. 50/2016, dell’art. 93 del D.lgs. n.163/2006 e dell’art. 15 del D.P.R. n. 207/2010. L’ANAC, già con comunicato presidenziale in data 10/07/2024, recante “Chiarimenti in merito alle modalità di affidamento dell’incarico di redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP)”, ha sottolineato che “il DIP è redatto dal RUP ed approvato prima dell’affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante”. D’altronde, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del Codice il RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell’allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. Pertanto, in quanto attività posta in capo al RUP la redazione del documento di indirizzo alla progettazione potrà essere valorizzata ai fini della liquidazione degli incentivi alle funzioni tecniche, al pari della collaborazione amministrativa prestata al medesimo, ferma tuttavia l’esclusione di quelle attività non delegabili, ex art. 2, comma 1, dell’allegato I.2 al Codice.

Indietro