Dettaglio quesito
| Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
|---|---|
| Codice identificativo: | 3954 |
| Data emissione: | 05/02/2026 |
| Argomenti: | Project Financing |
| Oggetto: | Requisiti del promotore |
| Quesito: |
Siamo a richiedere se il promotore della finanza del progetto di iniziativa privata (in questo caso per la gestione di un polo impiantistico di discarica pubblica) predisposta ante correttivo (d.lgs. 209/2024) debba possedere i requisiti generali e speciali già all'atto della presentazione della proposta di finanza di progetto (come previsto dal vecchio codice) o abbia l'obbligo di possederli all'atto di indizione della procedura di gara (come previsto dal correttivo). |
| Risposta aggiornata |
Per le proposte di project financing ad iniziativa privata predisposte prima del correttivo (d.lgs 209/2024) – quindi sotto il d.lgs 36/2023 “originario” – il promotore non deve già possedere i requisiti generali e speciali al momento della presentazione della proposta. Deve indicarli nella proposta e possederli (anche tramite RTI/avvalimento) alla gara, cioè quando vengono pubblicati gli atti di gara e si presentano le offerte. L’art. 193, comma 3, d.lgs 36/2023 richiede che la proposta contenga l’“indicazione dei requisiti del promotore”; lo stesso articolo (subito dopo) chiarisce che, in sede di gara, i soggetti potranno associarsi/consorziarsi o avvalersi per soddisfare i requisiti richiesti dal bando: dunque il possesso è richiesto alla gara, non alla proposta. (Testo vigente, confermato dal correttivo). La dottrina ha evidenziato proprio questo distacco dal vecchio codice: l’art. 193 non impone più il possesso dei requisiti già alla presentazione della proposta (diversamente dal d.lgs 50/2016, art. 183). Dopo il correttivo (d.lgs 209/2024) in vigore dal 31 dicembre 2024 che ha riscritto l’art. 193, conferma tale logica ovvero i requisiti da possedere alla gara, in proposta resta l’indicazione. |