Dettaglio quesito
| Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
|---|---|
| Codice identificativo: | 3984 |
| Data emissione: | 05/02/2026 |
| Argomenti: | RUP |
| Oggetto: | Richiesta esatta interpretazione su Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile Unico del Progetto |
| Quesito: |
Si espone la questione e si chiede una esatta interpretazione. L'Amministrazione indice procedure complementari, dal 01/01/2024, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, in combinato col disposto art. 226, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 36/2023. Si chiede se negli atti, decisione a contrarre e lettera invito, ci si debba riferire al Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016) o al Responsabile Unico del Progetto (art. 15 D. Lgs. 36/2023). |
| Risposta aggiornata |
Negli atti relativi a procedure complementari che si svolgono ai sensi dell’art. 63 D. Lgs. 50/2016 (in base all’art. 226, co. 2, lett. a, del D. Lgs. 36/2023), la dizione corretta da utilizzare è: Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016. Il nuovo Responsabile Unico del Progetto (art. 15, D. Lgs. 36/2023) subentra solo per gli affidamenti regolati interamente dal nuovo Codice. Se la procedura è disciplinata ancora dal D. Lgs. 50/2016 (per effetto della clausola transitoria), allora l’intero assetto normativo applicabile è quello del vecchio Codice, comprese le figure e le relative attribuzioni. In tal caso, negli atti si farà riferimento al Responsabile Unico del Procedimento (art. 31, D. Lgs. 50/2016). Il riferimento al nuovo RUP del D. Lgs. 36/2023 rileverà solo per i procedimenti integralmente soggetti al nuovo Codice, quindi avviati dopo il periodo transitorio. |