Dettaglio quesito
| Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
|---|---|
| Codice identificativo: | 4009 |
| Data emissione: | 05/02/2026 |
| Argomenti: | Anticipazione del prezzo |
| Oggetto: | Anticipazione del prezzo in caso di appalto integrato |
| Quesito: |
l'art. 125 del d.lgs 36/23 prevede che: 1) l'importo dell'anticipazione del prezzo. pari al 20%, sia calcolata sul valore del contratto di appalto; 2) in caso di appalto integrato, che "l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione". L'art. 33 c. 1-bis dell'allegato II.14 dispone inoltre che la SA possa prevedere nei documenti di gara l'anticipazione del prezzo per i servizi di ingegneria e architettura (fino al 10%) Per quanto fin qui evidenziato si chiede se, in caso di appalto integrato, sia corretto calcolare l'ammontare dell'anticipazione come segue: A) per la parte di progettazione: fino al 10% calcolato sulla quota del contratto di appalto relativa ai soli servizi di ingegneria e architettura destinati alla progettazione dell'opera affidata; da erogare all'atto di avvio delle prestazioni di progettazione; B) per la parte di realizzazione lavori: il 20% calcolato sulla quota del contratto di appalto relativa alla sola esecuzione dei lavori da erogare ad avvenuta consegna degli stessi. |
| Risposta aggiornata |
Si concorda con quanto da voi ricostruito e il calcolo dell'anticipazione indicato risulta conforme alle disposizioni vigenti. Infatti, in base all’art. 125, comma 1 (quinto periodo), in caso di appalto integrato, l’anticipazione è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori; mentre l’art. 33, comma 1-bis, Allegato II.14 consente alla stazione appaltante di prevedere nei documenti di gara un’anticipazione fino al 10% per i servizi di ingegneria e architettura, nei limiti delle disponibilità del quadro economico. |