Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 4010
Data emissione: 05/02/2026
Argomenti: Anticipazione del prezzo
  
Oggetto: Anticipazione del prezzo in caso di avvenuta cessione del credito
Quesito:

Si chiede se la SA possa negare l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125 del d.lgs 36/2023 qualora l'appaltatore abbia già stipulato e notificato atto di cessione del credito ai sensi della L. 52/1991 e dell'art. 6 allegato II.14 del Codice ovvero se la SA possa rifiutare la cessione del credito qualora abbia già provveduto a corrispondere all'appaltatore l'anticipazione di cui all'art. 125 del Codice.

Risposta aggiornata

Relativamente alla prima domanda, preliminarmente si ricordano le finalità degli istituti richiamati nel quesito. L'art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) prevede che l’appaltatore ha il diritto di chiedere l’anticipazione del prezzo contrattuale pari al 20%, incrementata fino al 30% se specificato nei documenti di gara; la ratio è fornire liquidità all'impresa basandosi sul credito derivante dal contratto di appalto in corso, e questa misura è stata estesa anche ai servizi e alle forniture. In questo caso l'appaltatore resta titolare dello stesso credito. La cessione del credito, invece, è un contratto bilaterale disciplinato principalmente dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile e, in ambito specifico, dalla legge 52/1991 per i crediti d'impresa; nel codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) disposizioni specifiche sono contenute nell'art. 6 allegato II.14. La cessione del credito permette all’appaltatore di monetizzare i propri crediti prima della scadenza e comporta il trasferimento definitivo del diritto di credito al cessionario. Ciò posto, per la prima domanda si rileva che se il credito è stato ceduto non è più nella disponibilità dell’appaltatore, che non potrà quindi richiedere - sullo stesso credito - l’anticipazione. Relativamente alla seconda domanda, ovvero se la S.A. possa rifiutare la cessione del credito se ha già corrisposto l’anticipazione, dipende dal contenuto della cessione e dal momento in cui è stata notificata. Se la cessione riguarda crediti futuri diversi dall’anticipazione già corrisposta, la SA non può rifiutarla se non con adeguata motivazione anche in relazione ad eventuali futuri pagamenti diretti al subappaltatore; se invece la cessione include anche il credito relativo all’anticipazione già liquidata, allora la SA può eccepire l’estinzione del credito (perché già pagato) e quindi non riconoscere la cessione per quella parte. Si ricorda che l’anticipazione del prezzo, una volta erogata, costituisce un parziale adempimento del debito contrattuale e, come tale, è sempre opponibile dalla stazione appaltante - in qualità di debitore ceduto - al creditore cessionario, ai sensi dell’art. 6 dell’allegato II.14 del Codice, e come ribadito da consolidata giurisprudenza (cfr ex multis Cass. civ., Sez. I, 5 febbraio 1988, n. 1257).

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