Dettaglio quesito
| Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
|---|---|
| Codice identificativo: | 4015 |
| Data emissione: | 05/02/2026 |
| Argomenti: | Collegio Consultivo Tecnico |
| Oggetto: | Costituzione del collegio consultivo tecnico |
| Quesito: |
Con riferimento alla costituzione del Collegio consultivo tecnico si chiede se questi, ai sensi dell'art. 215, co. 1 del d.lgs. n. 36/2023, debba essere costituito obbligatoriamente per tutti gli appalti di lavori sopra soglia comunitaria in generale oppure la costituzione è obbligatoria solamente per gli appalti di lavori diretti alla realizzazione di un'opera pubblica. Si chiede inoltre cosa debba intendersi per "opera pubblica". |
| Risposta aggiornata |
Si rappresenta che l'art. 3, comma 1, lett. bb), dell'allegato I.1 al Codice dei contratti pubblici definisce «opera» "il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica". Ai sensi dell'art. 215, comma 1, del Codice, "Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria". |