Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 4041
Data emissione: 02/03/2026
Argomenti: Esecuzione del contratto,Progettazione,Adeguamento prezzi,Appalto Integrato
  
Oggetto: Prezzario da applicare per redazione progetto esecutivo in Appalto Integrato
Quesito:

Premesso che questa S.A. ha indetto procedura di appalto integrato, in vigenza del D.Lgs. 36/2023, utilizzando un progetto definitivo a base di gara con il prezzario regionale 2023, si richiede quale prezzario debba essere utilizzato - se quello di gara o quello attualmente vigente (nel caso di specie II semestre anno 2025) - per la redazione del progetto esecutivo da parte dell'operatore aggiudicatario. Inoltre, nell'ipotesi debba essere utilizzato il prezzario regionale vigente, si richiede se tale aggiornamento prezzi comporti un automatico adeguamento dell'importo contrattuale, sia per l'ammontare dei lavori che per la rideterminazione dei corrispettivi dei progettisti dell'esecutivo.

Risposta aggiornata

In merito al quesito posto, al fine di inquadrare la normativa di riferimento, si evidenzia che l’art. 41 comma 13 D.lgs.36/2023 prevede che le Stazioni Appaltanti sono tenute a fare puntuale riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari regionali aggiornati annualmente. Specialmente negli appalti integrati è fondamentale l'equilibrio economico-contrattuale e dunque, passare dal prezziario di gara (PFTE) a quello aggiornato per la redazione del progetto esecutivo. L’istituto dei prezzari regionali ha, infatti, da un lato la funzione, nell’interesse precipuo delle stazioni appaltanti e della collettività, di assicurare la serietà dell’offerta e la qualità delle prestazioni dall’altro, ha la funzione di regolare il mercato delle opere pubbliche e di prevenirne le storture. L’impiego di parametri eccessivamente bassi (o, viceversa troppo elevati), comunque non in linea con le caratteristiche reali del settore imprenditoriale (come declinate in concreto con riguardo a un dato territorio e ad uno specifico frangente temporale), è in grado, infatti, di alterare il gioco della concorrenza ed impedire l’accesso al mercato in condizioni di parità. Proprio al fine di non alterare gli interessi delle parti coinvolte in un contratto pubblico, il nuovo codice dei contratti ha inserito una significativa innovazione, da un lato ha codificato l’obbligatorietà dell’inserimento delle clausole di revisione prezzi contrattuali (articolo 60) e dall’altro , con la disposizione di cui all’art. 9 “Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale”, ha inteso codificare una disciplina generale da applicare per la gestione delle sopravvenienze che possono determinare una alterazione nell’equilibrio contrattuale che, sulla base di concrete circostanze, riconosce alla parte svantaggiata il diritto alla rinegoziazione. Per attuare il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, come disposto dal comma 5 dell’art.9 del D.Lgs.36/2023, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120 del codice dei contratti. In ogni caso l’operatività del principio del riequilibrio contrattuale non è necessariamente assistito da automatismi, specie nelle ipotesi in cui occorra individuare il presupposto normativo nell’articolo 120, espressamente richiamato dall’articolo 9. E' fatta salva la facoltà per la stazione appaltante di disciplinare preventivamente tale fattispecie nei documenti di gara. Sulla base della suddetta normativa e dello specifico contenuto negoziale valuti la stazione appaltante gli adempimenti amministrativi da adottare alle fattispecie di che trattasi.

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