Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 4042
Data emissione: 02/03/2026
Argomenti: Subappalto
  
Oggetto: SUBAPPALTO DI LAVORI NON PREVISTI NEL PROGETTO E NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE INDICATE NELLA LEX SPECIALIS
Quesito:

Con la presente, in riferimento ad un subappalto di lavorazioni inizialmente non previste nel progetto posto a base di gara, introdotte successivamente nell'ambito di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. b), D.lgs. n. 36/2023 nonché, in relazione alla natura e tipologia delle stesse, non rientranti nelle categorie prevalente e scorporabili indicate nella lex specialis relativamente ai corrispondenti lavori, sono a chiedere, a parere di codesto spettabile Servizio Supporto Giuridico, quali limiti quantitativi al subappalto devono considerarsi applicabili nel caso specifico. In particolare si chiede se si condivide o meno l'interpretazione sostenuta dallo scrivente secondo cui non potendosi applicare, visto quanto sopra descritto, i limiti massimi di subappaltabilità ex art. 119, c. 1, terzo periodo, D.Lgs. n. 36/2023 previsti espressamente per la categoria prevalente e ricavabili implicitamente per le categorie scorporabili, l'unico vincolo quantitativo di cui tenere conto sia quello corrispondente all'espresso divieto di subappaltare la totalità dei lavori ad esito delle modifiche contrattuali adottate (e considerando l'importo complessivo dei subappalti già autorizzati).

Risposta aggiornata

La questione sottoposta concerne la modifica di un contratto in corso di esecuzione integrando lo stesso con c.d. lavori supplementari, ai sensi dell’art. 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) co 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023, anche da voi richiamato. Per quanto indicato, occorre procedere alla modifica del contratto originario con l’aggiunta di nuovi lavori supplementari non previsti nel progetto a base di gara, la cui realizzazione può essere richiesta all’appaltatore senza ricorrere ad una nuova procedura a condizione che ricorrano simultaneamente entrambi i presupposti espressamente previsti dalla disposizione stessa. Al riguardo si ricorda che l’appaltatore, nelle forme previste dal codice, deve comunque avere la qualificazione in rapporto alle nuove lavorazioni relative ai lavori supplementari (art. 2 All. II.12); in caso contrario occorre procedere ad un nuovo affidamento. Per quanto riportato nel quesito, occorre chiarire se le categorie dei lavori supplementari vanno ad integrare la categoria prevalente o le scorporabili del progetto originario; oppure se invece introducono categorie scorporabili del tutto nuove. Assumendo che ricorra questa ultima ipotesi, si chiarisce che qualora nell’atto, con cui si dispone l’esecuzione da parte dell’originario appaltatore anche dei lavori supplementari in oggetto, non siano stabiliti specifici obblighi di esecuzione diretta da parte dell’appaltatore in relazione a tali lavori ai sensi del co 2 dell’art. 119 del d.lgs. 36/2023, anche le nuove categorie scorporabili sono integralmente subappaltabili. Resta fermo che la stazione appaltante deve comunque verificare il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dell’appaltatore e del subappaltatore in rapporto alle nuove lavorazioni previste.

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