Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 4053
Data emissione: 02/03/2026
Argomenti: Adeguamento prezzi
  
Oggetto: Importo revisione prezzi nel Quadro economico per appalti misti di fornitura a esecuzione istantanea e servizi di durata
Quesito:

L'art. 1 comma 3 dell'Allegato II.2 bis prevede che nel caso di fornitura a esecuzione istantanea non si applica la revisione prezzi, la quale va invece applicata ai contratti di durata. Nel caso di un contratto misto che prevede come prestazione prevalente la fornitura a esecuzione istantanea e accessoriamente un servizio di assistenza di 36 mesi, con pagamento a forfait al momento dell'esecuzione della fornitura, è corretto non prevedere la clausola di revisione prezzi e conseguentemente alcuno stanziamento nel QE? In alternativa, scorporando l'importo dell'assistenza, è corretto limitare la clausola di revisione prezzi (e la relativa voce nel QE) alla sola componente relativa alla fornitura?

Risposta aggiornata

In merito al quesito posto si precisa che il comma 1 dell’art.60 prevede che nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento “è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto”. In aderenza a quanto previsto l'art. 1 comma 3 dell'Allegato II.2 bis la clausola della revisione dei prezzi trova applicazione per i soli contratti di durata. In un appalto misto, come quello in esame, la clausola della revisione dei prezzi dovrà, pertanto, essere applicata alla sola componente dei servizi (contratto di 36 mesi) nel rispetto della normativa pervista dall’art. 60 e dalla Sezione III dell’All. II.2.bis del Codice dei contratti.

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