Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 4068
Data emissione: 02/03/2026
Argomenti: Altro
  
Oggetto: Conferenza dei servizi ai sensi articolo 38 d.lgs. 36 del 2023
Quesito:

Nell'ambito della conferenza dei servizi di cui all'articolo 38 del d.lgs. 36 del 2023 esistono delle Amministrazioni non assoggettate alle tempistiche per l'emissione dei pareri di propria competenza (ad esempio cito gli uffici del Ministero della Cultura nelle loro diverse declinazioni o l'ASL) oppure il perimetro previsto dalla norma (anche in tema di richieste di proroghe o integrazioni, ben definiti dall'articolo 38 anche nei richiami alla legge 241 del 1990) è tassativo per qualunque Amministrazione chiamata ad esprimersi, senza eccezione alcuna?

Risposta aggiornata

In via preliminare, giova ricordare che l'art. 38 del codice dei contratti pubblici, “introduce nel codice un procedimento dedicato alla localizzazione delle opere di interesse statale, uniformando, coordinando e semplificando le previsioni contenute nel d.P.R. n. 383 del 1994, nell’art. 13 d.l. n. 76 del 2021 e nell’art. 44 d.l. 77 del 2021, in conformità con i criteri e gli indirizzi della legge delega" (v. Relazione illustrativa, p. 55 e ss). Orbene, si impone la lettura sistematica dell’articolo in esame, attesa la ratio normativa sopra esposta. Il comma 3 delinea l’avvio del procedimento, stabilendo che la stazione appaltante o l’ente concedente devono provvedere alla convocazione di una conferenza di servizi che si svolge secondo la modalità semplificata di cui all’art. 14 bis della legge n. 241/1990 (già richiamata al comma 1), mentre il comma 9 indica il termine massimo di conclusione della conferenza di servizi – fissato in 60 giorni -, "prorogabile per un temine non superiore a dieci giorni unicamente su istanza debitamente motivata delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (paesaggistico, culturale, ambientale, salute, ecc.). Il termine massimo della conferenza, quindi, non può essere superiore a 70 giorni. Si ribadisce che nel caso in cui le amministrazioni non si siano espresse entro il termine di conclusione della conferenza, come pure nell’ipotesi di assenza delle medesime o di formulazione di un dissenso immotivato o riferito a questioni estranee all’oggetto della conferenza, l’assenso si considera comunque acquisito". Il comma 11 dell'art. 38 pone specifici oneri a pena di decadenza alle amministrazioni partecipanti alla conferenza, imponendo l’espressione di un dissenso qualificato e costruttivo attraverso prescrizioni adeguate ai fini del suo superamento e proporzionate all’intervento da realizzare, indicando le misure che rendano compatibile l’opera e possibile l’assenso, chiarendo espressamente che "Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, incluse quelle titolari delle competenze in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale". Sono eccettuate espressamente, dal comma 14, "le disposizioni speciali vigenti per determinate tipologie di opere pubbliche di interesse nazionale, comprese quelle relative agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021". Pertanto, salve le sole eccezioni formulate dal legislatore al comma 2 e al comma 14 dell'art. 38, il procedimento descritto – caratterizzato da logiche di semplificazione amministrativa, di accelerazione procedimentale e di collaborazione istituzionale non formale - trova applicazione nella generalità dei casi atteggiandosi a sede prioritaria, privilegiata e partecipata costruttivamente dalle amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici invocati dalla realizzazione dell'opera, le cui modalità sono oggetto di scrutinio.

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