Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 4072
Data emissione: 02/03/2026
Argomenti: Opzioni, proroghe e rinnovi
  
Oggetto: Calcolo importo di gara per appalto lavori e quinto d'obbligo (sostituzione)
Quesito:

Si chiede conferma in merito al corretto calcolo dell'importo stimato per un appalto pubblico di lavori basato sull'importo pagabile a norma dell'art.14 c.4 del Codice. Questo allorquando sia prevista un'opzione, di cui all'art. 120 c.1 lettera a, limitata al solo recupero dei ribassi d'asta e sempre entro i limiti del quinto d'obbligo (art.120 c.9). In tali casi, per espressa previsione contrattuale, non vi saranno, in fase esecutiva, aumenti dell'importo totale effettivamente pagabile che risulterà al massimo uguale o inferiore a quello posto a base di gara (calcolato senza aumento del quinto). Di contro, in presenza di una clausola di opzione finalizzata al solo recupero del ribasso d'asta, un importo (art.14 c.4) aumentato del quinto d'obbligo risulterebbe illogico, distorsivo del dettato normativo e in contrasto con gli artt.3 e 4 del Codice dei Contratti in ragione di una limitata partecipazione dovuta al regime di qualificazione (classifica).

Risposta aggiornata

Nel premettere che la domanda non appare chiara, in ordine alla tematica trattata si rappresenta quanto segue. E' onere in capo alla S.A. quantificare il cd quinto d'obbligo e conseguentemente il suo valore economico e di includere i relativi importi nel complessivo valore contrattuale stimato dalla S.A. ai sensi dell’art. 14, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023. L’art. 14, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce espressamente che: “Il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara”. Il calcolo dell’importo stimato, peraltro, deve essere raccordato con la disciplina delle ‘opzioni e rinnovi’ racchiusa nell’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 (la quale ha introdotto sostanziali novità sugli istituti del quinto d’obbligo e della proroga tecnica). Segnatamente, per quanto d’interesse, il comma 9 del citato art. 120 stabilisce espressamente che: – “Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto” (comma 9 – cd. quinto d’obbligo). Nello specifico, il quinto d’obbligo di cui al comma 9 ha assunto propriamente la natura di “opzione contrattuale”, attivabile dall’Amministrazione non più automaticamente ma soltanto ove prevista ab origine nei documenti iniziali di gara, ciò al fine di rendere la sua previsione compatibile con le fattispecie di “modifica” dell’appalto consentite dall’art. 72 della Direttiva 2014/24/UE. –

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