Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 4092
Data emissione: 02/03/2026
Argomenti: Esecuzione del contratto
  
Oggetto: COMPOSIZIONE UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI
Quesito:

Ove la Stazione Appaltante decida di costituire un ufficio di direzione lavori, è possibile che lo stesso sia composto solo dal Direttore dei Lavori e da uno o più direttori operativi ? Oppure è necessario che l'Ufficio di direzione lavori sia composto, oltre che dal Direttore dei lavori e da uno o più direttori operativi, anche da almeno un ispettore di cantiere?

Risposta aggiornata

Letti gli artt. 114, 115 del Codice dei contratti pubblici e gli artt. 1 e 2 dell'allegato II.14, si osserva che l'ufficio di direzione dei lavori va istituito in relazione alla complessità dell‘intervento e in ausilio al direttore dei lavori, non deponendo in senso contrario il mero dato letterale evincibile dalla formulazione dell'art. 2, comma 1, citato ove prevede "da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere" ossia la mancata riproduzione di "da uno o più" riferito anche agli ispettori di cantiere. Deve evidenziarsi come l'art. 114, comma 2, del codice riprenda la formulazione del previgente art. 101 del d.lgs. n. 50/2016.

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