Dettaglio quesito
| Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
|---|---|
| Codice identificativo: | 4092 |
| Data emissione: | 02/03/2026 |
| Argomenti: | Esecuzione del contratto |
| Oggetto: | COMPOSIZIONE UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI |
| Quesito: |
Ove la Stazione Appaltante decida di costituire un ufficio di direzione lavori, è possibile che lo stesso sia composto solo dal Direttore dei Lavori e da uno o più direttori operativi ? Oppure è necessario che l'Ufficio di direzione lavori sia composto, oltre che dal Direttore dei lavori e da uno o più direttori operativi, anche da almeno un ispettore di cantiere? |
| Risposta aggiornata |
Letti gli artt. 114, 115 del Codice dei contratti pubblici e gli artt. 1 e 2 dell'allegato II.14, si osserva che l'ufficio di direzione dei lavori va istituito in relazione alla complessità dell‘intervento e in ausilio al direttore dei lavori, non deponendo in senso contrario il mero dato letterale evincibile dalla formulazione dell'art. 2, comma 1, citato ove prevede "da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere" ossia la mancata riproduzione di "da uno o più" riferito anche agli ispettori di cantiere. Deve evidenziarsi come l'art. 114, comma 2, del codice riprenda la formulazione del previgente art. 101 del d.lgs. n. 50/2016. |