Dettaglio quesito
| Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
|---|---|
| Codice identificativo: | 4124 |
| Data emissione: | 02/03/2026 |
| Argomenti: | Procedure di aggiudicazione |
| Oggetto: | Viaggi di istruzione organizzati da soggetti diversi dalle istituzioni scolastiche |
| Quesito: |
La legge n. 164 di conversione del D.L. n. 127/2025, approvata il 5 novembre 2025, ha apportato una modifica all'art. 108 del codice dei Contratti Pubblici, introducendo una disposizione al comma 2 (lettera f-bis), a seguito della quale i servizi di trasporto, nell'ambito dei viaggi di istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche, sono inseriti nell'elenco dei servizi e forniture che possono essere aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Si pone il seguente quesito. L'Ente scrivente-soggetto diverso per natura e finalità dalle istituzioni scolastiche-in applicazione di tre leggi regionali organizza, in appalto, viaggi premio in virtù di concorsi rivolti agli studenti delle scuole secondarie, con l'obiettivo di suscitare interesse e impegno nei giovani su tematiche di rilievo istituzionale. L'Ente scrivente ritiene necessariamente, al fine di addivenire a tale finalità, di dover esperire la procedura di individuazione del contraente, pur non essendo un'istituzione scolastica, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Si chiede se sia corretta tale interpretazione estensiva e analogica che conduce a ritenere obbligatorio che la novella disposizione sia applicata anche da parte di soggetti, come in questo caso, diversi da istituzioni scolastiche. |
| Risposta aggiornata |
In relazione al quesito proposto si osserva, preliminarmente, che l’articolo 108, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, norma i criteri di aggiudicazione delle procedure di gara di lavori, servizi e forniture, e il comma 2 del citato articolo 108 prevede che siano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, una serie di tipologie contrattuali tra cui, a seguito della modifica introdotta dal decreto legge 9 settembre 2025, n. 127 (Decreto Scuola), convertito con modificazioni dalla L.30 ottobre 2025, n. 164, i contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (art. 108, co. 2, lett. f-bis). Seppur una lettura testuale della norma possa orientare ad una portata applicativa limitata alla competenza delle istituzioni scolastiche, il citato Decreto Scuola, apporta modifiche anche al comma 4 dell’art. 108, ampliandone la portata applicativa, mediante l’inserimento della previsione in base alla quale, per i contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di cui al comma 2, lettera f-bis), “le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza”, valorizzano gli elementi qualitativi dell’offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l’accessibilità e il trasporto di persone con disabilità, nonché le competenze tecniche dei conducenti. In tale contesto, privilegiando una interpretazione teleologica della norma, considerata la finalità della stessa tesa ad un innalzamento degli standard di sicurezza a tutela dell’incolumità degli studenti e degli accompagnatori e della qualità dell’offerta nel settore, appare necessario attribuire alla norma una portata applicativa generale. Risulta, pertanto, condivisibile la scelta operata da codesto Ente di ricorrere al criterio dell’OEPV al fine di una adeguata individuazione dei soggetti affidatari dei servizi di trasporto, che deve appunto fondarsi prioritariamente su criteri di sicurezza e affidabilità dei veicoli e del conducente. |