Dettaglio quesito
| Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
|---|---|
| Codice identificativo: | 4139 |
| Data emissione: | 02/03/2026 |
| Argomenti: | Progettazione |
| Oggetto: | Affidamento PFTE e progetto esecutivo/Direzione Lavori |
| Quesito: |
Si chiede di conoscere se sia legittimo e non configuri un frazionamento artificioso, l'affidamento diretto del solo progetto di fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), il cui importo rientra nella soglia prevista per tale procedura, per un servizio di progettazione il cui valore complessivo totale, cumulando il PFTE con la successiva Progettazione Esecutiva e DL, che saranno invece affidate tramite gara competitiva, superi detta soglia. |
| Risposta aggiornata |
Sul punto, l’ANAC ha avuto modo di chiarire che “le stazioni appaltanti al fine di non eludere il divieto di artificioso frazionamento sono, pertanto, tenute a dare priorità – anche nel rispetto di una corretta attività di programmazione di cui all’art. 37 del nuovo codice - all’affidamento complessivo e congiunto della progettazione e degli incarichi tecnici concernenti la realizzazione di un intervento o di un’opera unitaria” (Comunicato del 10 luglio 2024). Precisando altresì che “L’articolazione dell’appalto in più parti deve garantire che ogni singola frazione abbia una funzionalità che ne consenta l’utilizzazione compiuta, mentre è precluso il frazionamento quando le frazioni sono inserite in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata. (...) il frazionamento deve essere possibile sul piano tecnico... la giurisprudenza qualifica come illegittimo il comportamento dell’amministrazione che nel bandire una pubblica gara suddivide la stessa in parti “prive di autonomia funzionale” e della “idoneità a essere utilizzati autonomamente, anche senza il completamento delle restanti frazioni”. Pertanto se, come riferito nel quesito, l’importo della progettazione di fattibilità e quella esecutiva e DL supera la soglia eurounitaria, considerata l’unitarietà dell’opera da progettare, pare doversi escludere l’affidamento diretto della sola progettazione relativa al PFTE. Per una fattispecie del tutto analoga si rinvia al provvedimento del Presidente ANAC del 22 gennaio 2025 - Fasc. 4283/2024. |