Dettaglio quesito
| Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
|---|---|
| Codice identificativo: | 4145 |
| Data emissione: | 02/03/2026 |
| Argomenti: | Adeguamento prezzi |
| Oggetto: | Chiarimento sull'art.26 del del decreto aiuti - termine presentazione offerte 31/12/2021 |
| Quesito: |
Si chiede un chiarimento su significato della locuzione "termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021" contenuta nell'art. 26 del Decreto aiuti. In particolare, si chiede di capire quale data debba essere considerata "termine finale di presentazione" ai fini dell'applicazione della compensazione dell'80 % o del 90 %: 1. La data di scadenza della gara indicata nel regolamento di gara, cioè il termine perentorio per la firma digitale e la marcatura temporale dei documenti (es. 30/08/2021) oppure 2. La data successiva fissata per il caricamento dell'offerta economica successivamente comunicata durante le fasi di gara dalla stazione appaltante già nel 2022, ossia ad esempio il 17/03/2022. |
| Risposta aggiornata |
Ai fini dell'applicazione del meccanismo di adeguamento dei prezzi (all'epoca 80\% o 90\% dei maggiori costi sostenuti), il termine da considerare è quello indicato al punto 1.L'orientamento di questo servizio e della giurisprudenza amministrativa concorda sul fatto che il termine di cui all'Art. 26 è quello originariamente fissato negli atti di gara per la ricezione delle buste telematiche. Per determinare l'applicazione dell'Art. 26 del Decreto Aiuti (e successive modifiche) si deve fare riferimento alla data di scadenza per la ricezione delle offerte stabilita negli atti di gara (bando o lettera di invito). |