Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 4150
Data emissione: 21/04/2026
Argomenti: Garanzie
  
Oggetto: D.Lgs. 36/2023, art. 117 - Il comma 9 si applica solo in caso di collaudo?
Quesito:

L'art. 117 comma 9 sembra riferito esclusivamente alle casistiche nelle quali, per la verifica della prestazione, viene utilizzato il collaudo. Nello specifico parrebbe che l'obbligo di garanzia per la rata di saldo resta un presidio essenziale nella fase post-collaudo, destinato a coprire il rischio di vizi o difetti che potrebbero emergere prima dell’acquisizione della definitività del collaudo o della verifica di conformità. La norma non cita la casistica in cui, ai fini semplificativi, in luogo del collaudo o verifica di conformità viene utilizzato il più semplice Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) o l'ancor più semplice visto da parte del Direttore dei Lavori o Direttore dell'Esecuzione Contrattuale per le procedure d'importo inferiore ad € 40.000 + IVA. In altre parole, da una lettura testuale della norma parrebbe che l'istituto in argomento si applichi solo qualora venga utilizzato l'istituto del collaudo. Tale interpretazione parrebbe la logica conseguenza delle semplificazioni introdotte dal legislatore nei casi in cui è possibile usare il più snello CRE e visto a tergo delle fatture da parte di DL o DEC. Si chiede un parere a riguardo.

Risposta aggiornata

Sia il certificato di collaudo sia il certificato di regolare esecuzione sono due forme di "collaudo", ma con differenti ripercussioni in termini di accettazione dell'opera da parte della committenza, a norma dell'art. 1655 codice civile. Nel caso di certificato di collaudo. L'opera viene accettata non al momento del collaudo provvisorio (da emettere entro 6 mesi dalla fine lavori), ma al momento della approvazione dello stesso, o espressa o con il silenzio di cui all'art. 116, c. 2 del Codice dei contratti pubblici (due anni e due mesi). L'appaltatore ha diritto al pagamento della rata di saldo al momento di emissione del certificato di collaudo provvisorio a norma dell'art. 27 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici. Pertanto, tra il momento di emissione del colludo provvisorio e il momento della accettazione dell'opera (approvazione del collaudo) vi è l'applicazione dell'art. 117, c. 9 del Codice, ossia la garanzia sulla rata di saldo. Tale garanzia è, infatti, condizione per il pagamento della stessa rata di saldo. Se l'appaltatore non fornisce tale garanzia, la rata di saldo è da pagare al momento di accettazione dell'opera. Nel caso di certificato di regolare esecuzione. Trova applicazione l'art. 28 c. 3 e c. 4 dell'allegato II.14 del Codice dei dei contratti pubblici. Emesso il certificato di regolare esecuzione (entro 3 mesi dalla fine lavori), ed a seguito di conferma dello stesso da parte del RUP, l'opera è accettata. In quel momento si procede al pagamento della rata si saldo; non essendovi necessità di garanzia, in quanto si sta pagando un'opera accettata. Resta salva l'applicazione dell'art. 1667 e dell'art. 1669 codice civile.

Indietro