Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 4159
Data emissione: 21/04/2026
Argomenti: Requisiti generali
  
Oggetto: Divieto di intestazione fiduciaria di cui al D.P.C.M. n. 187/1991
Quesito:

L'art. 1, c. 1, del D.P.C.M. n. 187/1991 dispone che "Le società [...] aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all'amministrazione committente o concedente, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" [...] nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.". La norma fa riferimento agli affidamenti di opere pubbliche. Tuttavia, l'art. 98, c. 3, lett. e), del Codice prevede il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. n. 55/1990, laddove la violazione non sia stata rimossa, quale requisito di ordine generale che gli operatori economici devono possedere, senza distinzione di categorie. Pertanto, si chiede di chiarire se l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, c. 1, del D.P.C.M. n. 187/1991 si applichi anche agli affidamenti di servizi e forniture.

Risposta aggiornata

In via preliminare si rappresenta che il D.P.C.M. del 11 maggio 1991, n. 187 è il Regolamento di attuazione, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. In merito al quesito posto si evidenzia il Codice dei contratti pubblici ha esteso anche al settore delle forniture e dei servizi il divieto di intestazioni fiduciarie prevedendo in caso di violazione l’esclusione dalle gare. La violazione di siffatto divieto rientrava già fra le cause di esclusione dall’affidamento degli appalti e dei subappalti, nel codice dei contratti -D.Lgs.163/2006 -che all’art. 38, comma 1, lett. d) che prevedeva espressamente: “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli -appalti di lavori, forniture e servizi -[………….] i soggetti che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55”. La norma è stata riproposta nel codice dei contratti all’art. 80 comma 5 lettera h) del D.lgs. 50/2016 e infine all’art.98 comma 3 lett.e) dell’attuale codice dei contratti (D.lgs.36/2023). Il divieto di intestazione fiduciaria risulta quindi essere un requisito generale per gli operatori economici che partecipano ai bandi pubblici in quanto permette di identificare la vera identità dei concorrenti.

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