Dettaglio quesito
| Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
|---|---|
| Codice identificativo: | 4187 |
| Data emissione: | 21/04/2026 |
| Argomenti: | Garanzie |
| Oggetto: | Garanzia sulla rata di saldo ex art. 117 c. 9 |
| Quesito: |
Con la presente si chiede se la garanzia sulla rata di saldo prevista all'art. 117 c. 9 debba risultare pari all'importo dello stato di avanzamento conforme al finale ovvero alla sola quota pari allo 0,5% (ex art. 11 c. 6)? |
| Risposta aggiornata |
In via preliminare si evidenzia che la ratio delle due disposizioni è profondamente diversa. La ritenuta dello 0,5%, prevista dall'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, ha la finalità di garantire il rispetto degli obblighi contributivi e retributivi dei lavoratori da parte dell'appaltatore, agendo come una forma di "cauzione" trattenuta dall'ente appaltante sui pagamenti progressivi, svincolabile solo dopo l‘approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). La garanzia sulla rata di saldo, ex art.117 c.9, ha una funzione specifica e circoscritta ossia quella di tutelare la stazione appaltante da eventuali difformità dei lavori emerse nel periodo di copertura della garanzia (periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo; periodo che ai sensi dell’articolo 116 c.2 D.Lgs.36/2023 può arrivare fino a due anni dall’emissione del certificato di collaudo). La garanzia sulla rata di saldo, prevista dall'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, deve, pertanto, coprire l'intero importo dello stato di avanzamento conforme al finale (la rata di saldo), maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi. |