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Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice 4207
Codice identificativo
4207
Data emissione
21/04/2026
Argomenti
Qualificazione operatori economici

Oggetto

Art. 2, co. 6, allegato II.12 al Codice - cifra d'affari

Quesito

Letto il parere n. 2958 del 29/10/2024, considerato che la norma in oggetto prevede che l' o.e. "oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII abbia realizzato una cifra d'affari...." si chiede se il valore di 2,5 volte (cifra d'affari) vada parametrato alla/e sola/e categoria/e per la/le quale/i occorra una classifica VIII o all'importo totale a base di gara.

Risposta aggiornata

L'art. 2, comma 6 dell'allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che "per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara". Con riferimento a tale articolo il TAR Puglia-Lecce, nella sentenza n. 386 del 2024, ha affermato che la cifra d'affari è un ulteriore requisito di partecipazione imposto per le gare di rilevante importo, evidenziando che tale requisito si applica quando l'appalto nel suo complesso supera la soglia di euro 20.658.000. A tal riguardo i giudici amministrativi hanno, infatti, ritenuto che "costituendo la classifica VIII lo scaglione più alto del sistema di qualificazione, l'importo alla stessa convenzionalmente assegnato non esaurisce la portata qualificante della classifica medesima, né costituisce un limite alla capacità dell'operatore economico, ma integra una soglia oltre la quale le stazioni appaltanti sono tenute ad introdurre, all'interno delle previsioni della lex specialis, l'ulteriore requisito della cifra d'affari". Poiché la ratio della norma è quella di assicurare che l'operatore economico possieda effettivamente la capacità economica necessaria per l'esecuzione dell'intero appalto di rilevante importo si ritiene, dunque, che il valore di 2,5 volte la cifra d'affari previsto dall'art. 2, comma 6 dell'allegato II.12 del Codice dei contratti debba essere parametrato all'importo totale a base di gara e non alle sole categorie per le quali occorra una classifica VIII. Ed invero la classifica VIII costituendo lo scaglione più altro del sistema di qualificazione non esaurisce la portata qualificante dell'operatore economico e le sue capacità ma integra una soglia oltre la quale le stazioni appaltanti sono tenute ad introdurre all'interno della lex specialis l'ulteriore requisito della cifra d'affari riferito al valore a base di gara al fine di individuare un aggiudicatario adeguato alle lavorazioni da eseguire.