Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 4241
Data emissione: 21/04/2026
Argomenti: Contenzioso
  
Oggetto: Tempestività riserve
Quesito:

In base all'art. 7, comma 2, all. II.14, del Dlgs 36/2023, "le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle... In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità". Esistono, quindi, altri atti che precedono temporalmente il registro di contabilità sui quali l'impresa è chiamata a iscrivere le riserve. L'obiettivo della norma, come chiaramente indicato al comma 1 dello stesso art. 7, è quello di informare tempestivamente la stazione appaltante su eventuali situazioni critiche, in modo che la stessa possa attivarsi per eliminare o ridurre i problemi, ben prima della predisposizione degli atti contabili. Considerato quanto sopra, si chiede se: 1. Tra tali atti siano compresi i verbali predisposti durante l'esecuzione dei lavori, la nota con cui l'impresa trasmette il cronoprogramma, o la nota ad hoc con cui la ditta esplicita le riserve; 2. In assenza dell'iscrizione delle riserve su uno degli atti idonei precedenti il registro di contabilità, le riserve iscritte sul registro debbano considerarsi intempestive (qualora, ovviamente, la percezione del danno sia precedente il registro di contabilità).

Risposta aggiornata

Relativamente al punto 1), si rileva che l’art. 7 co 2, dell’allegato II.14 del Dlgs 36/2023, anche da voi richiamato, non elenca gli “atti idonei” per l’iscrizione delle riserve da parte dell’appaltatore. Sebbene il registro di contabilità ne sia la sede "naturale", da quanto indicato al suddetto co 2 si ricava che ogni atto che documenta un'interazione tra le parti sulla fase esecutiva è potenzialmente idoneo a ricevere la manifestazione del dissenso (riserva) purché sia idoneo a documentare il fatto pregiudizievole o la disposizione della DL/SA, sia formale, cioè rientra nel flusso procedimentale dell’appalto, e sia idoneo a rendere edotta tempestivamente la stazione appaltante della contestazione. Pertanto la locuzione "primo atto dell'appalto idoneo a riceverle" (art. 7 co. 2) può comprendere diversi documenti che precedono temporalmente la firma del registro di contabilità, tra cui i verbali di cantiere (verbali di consegna dei lavori totale o parziale, i verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, e i verbali di nuovi prezzi); gli ordini di servizio, se l'impresa intende contestare disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori che generano un onere immediato. Riguardo alle note formali e cronoprogramma, una "nota ad hoc" non sostituisce l'obbligo di iscrizione nei documenti contabili ufficiali, ma serve a rispettare il requisito di tempestiva informazione previsto dal comma 1 dello stesso articolo 7 dell’All II.14 sopra richiamato. Relativamente al punto 2), se la percezione del danno o del fatto pregiudizievole avviene in un momento antecedente alla predisposizione del registro di contabilità, l'impresa decade dal diritto di far valere la riserva se non l'ha iscritta sul "primo atto idoneo" che ha avuto occasione di firmare o ricevere; infatti si ricorda che le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore (art. 7 co2). L'iscrizione effettuata solo sul registro di contabilità, se avvenuta dopo che l'impresa ha già sottoscritto altri verbali o atti idonei relativi allo stesso scopo senza eccepire nulla, è considerata intempestiva e la pretesa è soggetta a decadenza. Si rimettono alla stazione appaltante le valutazioni relative al caso sottoposto.

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