Dettaglio quesito
| Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
|---|---|
| Codice identificativo: | 4243 |
| Data emissione: | 21/04/2026 |
| Argomenti: | Collaudo e verifica di conformità |
| Oggetto: | Art. 116 D.Lgs 36/2023 - Possibilità di svolgimento collaudo tecnico-ammiinstrativo da parte di geometra dipendente PA |
| Quesito: |
Si chiede chiarimento interpretativo in merito all'applicazione dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023, con particolare riferimento ai commi 4 e 4 bis, concernenti la nomina dei collaudatori dei lavori pubblici. In particolare, si chiede se un tecnico dipendente di un ente locale, con qualifica di geometra abilitato, con oltre trent'anni di esperienza presso pubbliche amministrazioni, che ha svolto numerosi incarichi in veste di progettista e di responsabile Unico del Progetto (RUP) per opere pubbliche anche di importo e complessità rilevanti, possa essere incaricato dello svolgimento del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori, con esclusione del collaudo statico delle strutture. In particolare, si chiede di chiarire: - se la qualifica di geometra abilitato, unitamente alla consolidata esperienza professionale maturata nella gestione e realizzazione dei lavori pubblici, sia idonea a soddisfare i requisiti di competenza e professionalità di cui all'art.116, comma 4; -se tale incarico possa essere svolto sia per la propria amministrazione di appartenenza, nel rispetto dell'indipendenza funzionale delle strutture, sia per altre amministrazioni pubbliche, ai sensi del medesimo comma 4 e del comma 4 bis; - se l'ordinamento vigente preveda limitazioni che riservino il collaudo tecnico amministrativo a specifiche categorie professionali, ovvero se la valutazione sia rimessa alla stazione appaltante in relazione alla tipologia e complessità dell'intervento. |
| Risposta aggiornata |
I requisiti che abilitano allo svolgimento degli incarichi di collaudo, compresi i titoli professionali, sono disciplinati dall’art. 14, commi da 3 a 6 dell’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023. Di regola, in base a tale disciplina, è richiesto il possesso della laurea magistrale in ingegneria o architettura e l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, a esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale (art. 14. comma 3, Allegato II.14). In deroga a tale previsione, limitatamente ai lavori di manutenzione, l’incarico di collaudo può essere affidato a un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso l'amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti (art. 14, comma 4, Allegato II.14). Tale deroga appare ricomprendere sia l’ipotesi dell’incarico affidato dall’amministrazione di appartenenza, sia l’ipotesi dell’incarico affidato a dipendenti di altre amministrazioni a norma dell’art. 116, commi 4 e 4 bis del D.Lgs. 36/2023. Per completezza, si precisa che, parimenti per il collaudo di lavori di manutenzione, se l’incarico è affidato a soggetti esterni con le procedure previste dal D.Lgs. 36/2023, la deroga opera nei limiti delle attività consentite agli iscritti a una professione regolamentata, a condizione che il tecnico diplomato sia iscritto a un ordine o collegio professionale (art. 14, comma 4, Allegato II.14). Inoltre, a prescindere dalla tipologia di lavori, in caso di nomina di una commissione di collaudo, limitatamente a un solo componente, è sufficiente il possesso di diploma tecnico, nei limiti delle proprie competenze purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: possesso di abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionale da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea o da almeno tre anni per il collaudo di lavori di importo inferiore alla predetta soglia (art. 14, comma 6, Allegato II.14). |